Prima dell’entrata in vigore della Legge 26 novembre 2021, n. 206, l’art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, non consentiva la possibilità, per coloro che intendessero separarsi o divorziare, di accedere alla procedura di negoziazione assistita in caso di procedimenti volti a disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, creando, di fatto, uno squilibrio tra i genitori coniugati e quelli che non lo erano.
A partire dal 22.6.2022, la L. n. 206/2021 ha modificato il suddetto articolo 6, con l’introduzione del comma 1 bis, il quale regolamenta anche i procedimenti volti a disciplinare:
- le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
- le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
- l’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell’assegno eventualmente già determinato;
- gli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c. e la modifica degli alimenti già definiti;
Circa le modalità operative, in via preliminare, l’utilizzo dello strumento della negoziazione assistita, contrariamente a quanto previsto in caso di separazione consensuale, presuppone la presenza di due avvocati; l’art. 6, comma 1, prevede, difatti, che: “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa dai coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della L. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura di negoziazione, pertanto, non potrà essere eseguita in autonomia dalle parti.
In prima battuta, l’avvocato procederà con l’invio di una raccomandata a.r. – ove possibile, sostituita da una pec – comunicando all’altro coniuge l’intenzione del suo cliente di procedere mediante negoziazione.
L’art. 4 della L. n. 162/2014 specifica che l’invito deve indicare:
- l’oggetto della controversia, cioè la situazione di fatto da cui sia nata la controversia;
- l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dal recepimento o dal suo rifiuto può essere oggetto di valutazione del giudice ai fini delle spese del giudizio o di quanto previsto dagli artt. 96 (lite temeraria) e 642, comma 1, c.p.c.
- la sottoscrizione dell’interessato, autenticata dall’avvocato scrivente.
Nel caso in cui il coniuge ricevente dovesse ignorare l’invito, occorrerà necessariamente procedere con una separazione giudiziale.
Nel caso, invece, in cui il coniuge ricevente dovesse aderire alla negoziazione, le parti sigleranno una apposita convenzione, necessariamente in forma scritta, indicante il termine entro il quale dovrà essere concluso l’accordo, ossia non inferiore a 30 giorni, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni, debitamente siglato dalle parti e dai rispettivi avvocati.
Redatta la convenzione, le parti passeranno alla stesura dell’accordo, che dovrà contenere l’indicazione delle condizioni (patrimoniali e non) della separazione.
L’accordo, debitamente sottoscritto dalle parti e autenticato dai rispettivi difensori, dovrà dare atto del tentativo di conciliazione compiuto dagli avvocati, informare della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare e riportare la dichiarazione degli avvocati che il contenuto non viola diritti indisponibili, né è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico.
In presenza di prole minorenne, è inoltre necessario che l’accordo contenga l’informazione alle parti in ordine all’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun coniuge.
L’accordo – unitamente al mandato conferito al legale – ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. n. 132/2014:
- è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e quest’ultimo, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3, in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci e portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992 oppure economicamente non autosufficienti;
- di contro, nel caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni al fine di verificare la corrispondenza del contenuto dell’accordo nell’interesse della prole, con due possibili conseguenze:
· Nel caso in cui l’accordo sia ritenuto dal Procuratore della Repubblica corrispondente all’interesse della prole, comunica il nulla osta agli avvocati;
· Nel caso in cui, invece, l’accordo venga ritenuto dal Procuratore della Repubblica lacunoso o contrario all’interesse della prole, quest’ultimo “trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al Presidente del tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”; una volta convocati e sentiti i coniugi, che possono modificare il contenuto dell’accordo, decide se autorizzare la trascrizione dell’accordo dei coniugi presso l’anagrafe o rifiutare tale autorizzazione lasciando i coniugi non separati, i quali si vedranno costretti ad intraprendere una nuova procedura di separazione.
Ottenuto il nulla osta della Procura, entro 10 giorni, è onere di almeno uno degli avvocati trasmettere l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio ed al CNF; questo anche in caso di accordi senza la presenza dei figli.
L’accordo, per espressa previsione normativa, produce analoghi effetti e tiene luogo di un provvedimento del giudice e in caso di inadempimento, esiste sempre la possibilità di portarlo in esecuzione coattiva.
Qualora, poi, i coniugi intendessero divorziare, dovranno attendere 6 mesi dall’accordo di separazione per potervi procedere.