Studio LegaleAvv.

Mattia Tamborini

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NO ALL’ASSEGNO IN CASO DI CONVIVENZA DELLA EX MOGLIE, PURCHÈ DIMOSTRI ANCHE L’ASSENZA DI MEZZI ADEGUATI

2022-07-22 18:30

Avv. Mattia Tamborini

Diritto della persona, del minore e delle relazioni familiari,

NO ALL’ASSEGNO IN CASO DI CONVIVENZA DELLA EX MOGLIE, PURCHÈ DIMOSTRI ANCHE L’ASSENZA DI MEZZI ADEGUATI

Principali riferimenti normativi e giurisprudenziali Art. 5, co. X et co. VI, Legge n. 898/1970 (c.d. Legge sul divorzio); Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c

Principali riferimenti normativi e giurisprudenziali

 

Art. 5, co. X et co. VI, Legge n. 898/1970 (c.d. Legge sul divorzio);

 

Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

 

Art. 111, co. VI, Cost.

 

Art. 132, co. II, c.p.c.

 

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021

 

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 18287 del 11 luglio 2018

 

Esito

 

Rigetto

 

La vicenda

 

Una donna ricorre in cassazione, nei confronti dell’ex marito, contro la sentenza emessa il 13.11.2019 dalla Corte d’Appello di Brescia la quale, provvedendo ad accogliere l’appello dell’ex marito in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, aveva rigettato la domanda della donna di ottenere un assegno divorzile, regolando altresì le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

 

Le ragioni esposte dalla ex moglie

 

Le doglianze avanzate dalla donna sono, in sintesi, le seguenti:

 

1.     L’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge non viene meno a seguito di sua convivenza more uxorio;

2.     La nuova relazione della donna non presenta gli elementi della convivenza more uxorio al fine di definirsi come una vera e propria famiglia di fatto, al più rilevando come semplice relazione sentimentale.

 

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con l’ordinanza n. 14256 del 5 maggio 2022, considera dette doglianze infondate, pertanto rigettando il ricorso della donna.

 

La decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 2021: la convivenza non comporta la perdita automatica dell’assegno

 

Gli Ermellini, con la sentenza a Sezioni Unite n. 32198 del 5.11.2021, avevano confermato che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio non fa automaticamente venir meno il diritto all’assegno divorzile, in quanto bisogna tener conto della sua componente compensativa.

 

E difatti:

 

-      In caso di instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile e sulla sua quantificazione, il progetto di vita intrapreso con il terzo nonché dei doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, non determinando, per forza di cose, la perdita automatica e integrale dell’emolumento in relazione alla sua componente compensativa;

-      In caso di instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto con una persona terza e l’ex coniuge sia privo di idonei mezzi e sia impossibilitato a trovarseli per motivi oggettivi, pertanto risultando economicamente il più debole, egli/ella conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine, il richiedente dovrà fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

 

Quando si ha diritto all’assegno in funzione compensativa?

 

Nel caso in specie, la donna non ha offerto alcuna circostanza probatoria sotto il profilo compensativo, prospettando solo un riferimento generico ad una non meglio precisata sperequazione notevole tra i redditi delle parti, alla durata ventennale del matrimonio, all’età della moglie, alle condizioni di salute della moglie, tramite i quali la stessa chiedeva la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 1.500,00 mensili.

 

Tuttavia, la donna nulla provava circa il reale contributo offerto alla comunione familiare, alla rinuncia concordata di occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

 

Pertanto, per vedersi riconosciuto l’assegno in funzione compensativa, l’ex moglie avrebbe dovuto seguire le indicazioni fornite dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite emessa in data 11.7.2018, n. 18287, ossia:

 

1.     A seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale, con la conseguenza che, se tale disparità non sussistesse, non v’è assegno;

2.     In presenza di una disparità economico-patrimoniale, detto squilibrio sia da ricondurre a un accordo in cui uno dei coniugi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali in favore della famiglia;

3.     Si debba procedere al necessario riequilibrio mediante riconoscimento dell’assegno in misura adeguata ove il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, tenuto conto, in particolare, della durata del matrimonio e dell’età del richiedente.

 

Infine, per quanto riguarda la seconda doglianza, vaniva anch’essa respinta in quanto era stata fornita prova dell’effettiva stabilità della relazione more uxorio.

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