Studio LegaleAvv.

Mattia Tamborini

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

SEPARAZIONE E DIVORZIO: LE NUOVE REGOLE

2023-02-09 17:39

Avv. Mattia Tamborini

Diritto della persona, del minore e delle relazioni familiari,

SEPARAZIONE E DIVORZIO: LE NUOVE REGOLE

La riforma Cartabia (D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149), tra le varie novità introdotte nel processo civile, ha apportato mutamenti anche in tema di proc

La riforma Cartabia (D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149), tra le varie novità introdotte nel processo civile, ha apportato mutamenti anche in tema di procedure di separazione e divorzio.

 

Vediamoli in sintesi.

 

L’atto introduttivo potrà contenere sia la domanda di separazione giudiziale che il divorzio contenzioso da proporsi avanti il medesimo giudice.

È bene rammentare che la separazione non comporta il venir meno, in via definitiva, del vincolo matrimoniale, ben potendo i coniugi riconciliarsi dopo la separazione.

Tuttavia, nel caso in cui entrambi i coniugi siano già certi di voler addivenire al divorzio dopo la separazione, potranno, come detto, introdurre nello stesso atto, entrambe le richieste al giudice.

Importante! Gli atti introduttivi dovranno essere completi, con l’allegazione di tutti i fatti e i relativi mezzi di prova.

 

Viene meno la struttura bifasica del procedimento: ad oggi, difatti, una volta incardinato il procedimento di separazione o divorzio, si provvede dapprima a svolgere udienza presso il Presidente del Tribunale o ad un giudice da lui delegato (la cosiddetta “udienza presidenziale”) per poi procedere avanti il Giudice Istruttore.

 

La competenza territoriale sarà quella del Tribunale di residenza del minore e in mancanza di figli minori, quella del convenuto.

 

L’udienza di comparizione dovrà essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

 

In presenza di figli, che saranno sempre ascoltati, viene introdotto l’onere per i genitori di predisporre il piano genitoriale, ossia un documento ove descrivere compiutamente le attività quotidiane che impegnano i minori (ad esempio: scuola, percorsi educativi, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali, vacanze normalmente godute, etc.), per consentire al giudice di decidere al meglio su affidamento e diritto di visita; qualora il genitore non rispettasse quanto accettato nel piano, sia in termini di modalità che di tempi, potrà essere sanzionato dal giudice.

 

Le richieste attinenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi dovranno essere complete di domande, eccezioni e domande riconvenzionali sin dall’atto introduttivo, a pena di decadenza, incluse le richieste probatorie sui fatti costitutivi e sulle eccezioni: dovranno essere depositati, nell’atto introduttivo, oltre alle dichiarazioni dei redditi, anche la documentazione sulla proprietà di immobili e veicoli, quote sociali, estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

 

Potrà essere condannata al risarcimento la parte che omette di presentare al giudice le proprie reali condizioni, al fine di pagare un contributo di mantenimento inferiore.

 

Il giudice, pertanto, avendo così un quadro già completo sin dalla prima udienza, potrà emettere provvedimenti provvisori sul contributo di mantenimento e sull’affidamento dei minori.

 

In merito al divorzio, la domanda di scioglimento del matrimonio potrà essere proposta sin dall’atto introduttivo della separazione, in modo da concentrare gli sforzi probatori in un’unica attività istruttoria.

 

In caso contrario, sarà comunque possibile riunire il procedimento di divorzio a quello di separazione, utilizzando gli atti istruttori del secondo anche per il primo.

 

In ogni caso, per il divorzio occorrerà comunque il passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, di separazione nonché la cessazione ininterrotta della convivenza fra coniugi.  

 © Avv. Mattia Tamborini- All Rights Reserved

Vicolo S. Chiara, 3 - 21100 Varese

C.F. TMBMTT80E29L682F - P.IVA 03051410128

Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Varese