Studio LegaleAvv.

Mattia Tamborini

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

L’EQUO COMPENSO È LEGGE

2023-04-19 16:05

Avv. Mattia Tamborini

Varie,

L’EQUO COMPENSO È LEGGE

Nella seduta del 12 aprile 2023, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge C. 338 e abb. in materia di equo compenso delle prestaz

Nella seduta del 12 aprile 2023, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge C. 338 e abb. in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

 

L’intento proposto è quello di rafforzare la tutela dei professionisti nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio di rapporti con il singolo professionista.

 

Il provvedimento riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata alla Camera nella scorsa legislatura, il cui iter si era interrotto al Senato.

 

Il testo è composto di 13 articoli e interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

 

In particolare, la proposta si articola come segue:

 

  • Agli artt. 1 e 2, viene resa la definizione di equo compenso, inteso come quel tipo di compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro, oltre ad applicarsi alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.;
  • All’art. 3 viene disciplinata la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo, con previsione, al successivo art. 4, di poter condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;
  • All’art. 5 si prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso: l’obiettivo non è solo quello di fornire uno strumento di tutela al professionista contro i grandi committenti, ma anche quello di impedire pratiche di concorrenza sleale tra colleghi che, ribassando oltremodo i compensi, sviliscono il valore della prestazione professionale;
  • L’art. 6 consente alle imprese di cui all’art. 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali: in detti casi, i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria;
  • L’art. 7 prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti efficacia di titolo esecutivo, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 281 undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.
  • L’art. 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo;
  • L’art. 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell’ordine o delle associazioni professionali;
  • L’art. 10 prevede l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso;
  • All’art. 11 si sancisce, in via transitoria, come le norme di nuova introduzione sull’equo compenso non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina;
  • L’art. 12 abroga: l’art. 13 bis della L. n. 247/2012, c.d. legge professionale forense, avente ad oggetto la disciplina attuale sull’equo compenso e sulle clausole vessatorie; l’art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148/2017; l’art. 2 co. I, lett. a), del D.L. n. 223/2006, c.d. “decreto Bersani”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006, che a sua volta dispone l’abrogazione delle norme che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali;
  • Infine, l’art. 13 esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica.

 © Avv. Mattia Tamborini- All Rights Reserved

Vicolo S. Chiara, 3 - 21100 Varese

C.F. TMBMTT80E29L682F - P.IVA 03051410128

Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Varese